Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 novembre 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Tutte le facolta' consentite dall'art. 17 della legge 11 luglio 1907, n. 502 specialmente per quanto riguarda il vincolo considerato dall'ultimo capoverso di tale articolo, sono protratte di un triennio, cioe' sino al 22 luglio 1913.12

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]CREDARO.

[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 giugno 1913, n. 617

1

La L. 8 giugno 1913, n. 617 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine indicato nell'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, e' prorogato a tutto il 31 luglio 1914".

L. 19 luglio 1914, n. 1111

2

La L. 19 luglio 1914, n. 1111 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine indicato dall'art. 4 della legge del 17 luglio 1910, n. 578, prorogato a tutto il 31 luglio 1914, in forza dell'art. 1° della legge 8 giugno 1913, n. 617, e' ulteriormente prorogato a tutto il 31 luglio 1917".

Testo in vigore dal 3 novembre 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 novembre 1914

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1913 al 3 novembre 1914.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 luglio 1914, n. 1111

    La L. 19 luglio 1914, n. 1111 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine indicato dall'art. 4 della legge del 17 luglio 1910, n. 578, prorogato a tutto il 31 luglio 1914, in forza dell'art. 1° della legge 8 giugno 1913, n. 617, e' ulteriormente prorogato a tutto il 31 luglio 1917".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;578~art4 · fonte del testo

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