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[1]Per l'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge e per la formazione dei nuovi quadri d'avanzamento ai gradi di capitano di fregata, di capitano di vascello e di ufficiali ammiragli, che dovranno sostituire i quadri in vigore, durante un periodo non eccedente i tre mesi dalla data di promulgazione della presente legge, alle Commissioni d'avanzamento sara' sostituita una Commissione speciale presieduta dall'ammiraglio e composta dei due vice ammiragli piu' anziani del ruolo attivo dello stato maggiore generale della marina, i quali si trovino in servizio attivo al 1° maggio 1911.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 maggio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Leonardi-Cattolica - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 3 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
