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[1]Il secondo comma dell'art. 13 ed il successivo articolo 14 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1885, n. 70, sono abrogati.
[2]Sono parimente abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, l'art. 7 della legge stessa e gli articoli 6 e 7 della legge 27 marzo 1904, n. 114.
Testo in vigore dal 3 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
