Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ai sanitari, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, si potra' dalla Cassa di previdenza accordare, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sara' loro dovuto.

[2]L'acconto non potra' in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-12-02;744~art13 · fonte del testo

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