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[1]Le disposizioni dei precedenti articoli andranno in vigore il giorno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno ed il Governo del Re e' autorizzato ad inserirle nel testo unico della legge comunale e provinciale da compilarsi a mente dell'art. 4 della legge 19 giugno 1913, n. 640.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 giugno 1914.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Salandra.
[6]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 2 giugno 1914 al 16 dicembre 2009
