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[1]I tre ultimi commi dell'art. 72 sono sostituiti dal seguente:
[2]«La votazione deve restare aperta fino alle ore diciannove. Se alle ore diciannove siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore venti. Dopo le ore venti nessun elettore puo' piu' votare».
Testo in vigore dal 2 giugno 1914 al 16 dicembre 2009
