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[1]Al primo comma dell'art. 71 della legge comunale e provinciale sostituire:

[2]«Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore questi si reca al tavolo, di cui all'allegato E della legge elettorale politica, unicamente per piegare la scheda, gia' scritta o stampata, o parte scritta e parte stampata, a mente del presente articolo, e poscia la presenta, piegata in quattro, al presidente del seggio.

[3]«Per gli elettori i quali indugiano artificiosamente nella piegatura della scheda o non rispondono all'invito di presentarla, il presidente provvede a norma dell'art. 73, penultimo comma, della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821 (testo unico)».

Testo in vigore dal 2 giugno 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-06-02;456~art1 · fonte del testo

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