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[1]Al capoverso dell'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 404, e' sostituita la seguente disposizione:
[2]«Su queste anticipazioni decorre l'interesse dal giorno dell'effettuata consegna a quello della vendita.
[3]Tale interesse non potra' mai superare di oltre un quarto per cento il saggio di favore praticato alla Camera agrumaria dagli Istituti di emissione per lo sconto delle note di pegno di cui al seguente articolo 8».
Testo in vigore dal 16 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
