Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La restituzione delle somme di cui all'art. 5 sara' fatta dalle Casse provinciali in cinquanta anni, mediante il pagamento delle annualita' fisse di L. 169 238,69 per la Cassa di Cagliari e di L. 112.825,79 per la Cassa di Sassari. Tali annualita' comprendenti gl'interessi del 2,50 per cento e le restituzioni di capitale, saranno corrisposte annualmente a cominciare dal 30 giugno 1931 e cosi di seguito, fino alla cinquantesima ed ultima annualita', da pagarsi il 30 giugno 1980, e saranno versate in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata ad apposito capitolo. Dalla data del versamento alle Casse provinciali delle somme di cui all'art. 5, sino al 30 giugno 1930, le Casse stesse verseranno in tesoreria, con imputazione al bilancio dell'entrata, gli interessi semplici sulle dette somme sotto deduzione dell'uno e mezzo per cento che sara' corrisposto dal Ministero di agricoltura.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
