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Le Casse provinciali subentreranno in tutti gli oneri dei mutuatari e in tutti i diritti dello Stato di fronte ai mutuatari stessi per tutti i mutui gia' pagati dal Ministero di agricoltura e dovranno sostituirsi al Ministero suddetto per tutte le concessioni da farsi in armonia della succitata legge, sia per nuovi mutui, sia per mutui gia' concessi e finora pagati solo in parte.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
