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All'art. 6 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, e' sostituito il seguente: Il cinque per cento degli utili netti delle Casse provinciali, risultanti dal rendiconto di ciascun esercizio, potra' dalle Casse stesse essere distribuito in sussidi o premi agli agricoltori mutuatari per costruzione di case coloniche e stalle razionali. Sul fondo medesimo le Casse potranno concedere inoltre premi da aggiudicarsi, mediante concorso, a quegli Istituti intermedi di credito agrario che ne risultassero piu' meritevoli.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
