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Le anticipazioni sul fondo di cui ai decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1444, al R decreto 20 luglio 1919, n. 1414 e al R. decreto legge 13 marzo 1920 n. 421, potranno essere elevate sino a L. 3 000 00 per la Cassa provinciale di Cagliari e a L. 2.000.000 per quella di Sassari, e saranno restituite in venti annualita' uguali a partire dal 31 dicembre 1931. Sulle dette anticipazioni non decorreranno interessi a favore dello Stato.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
