Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 13 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, e' sostituito il seguente:
[2]L'approvazione dei conti dei depositari dei Monti frumentari, come pure dei rendiconti annuali di tutti gli Enti sottoposti alla vigilanza delle Casse provinciali, e' devoluta al Consiglio di amministrazione delle Casse stesse. Dalla decisione del detto Consiglio, i depositari e le amministrazioni degli Enti possono ricorrere al Ministero di agricoltura.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
