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[1]All'art. 15 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, modificato dall'art. 7 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, e' sostituito il seguente:
[2]I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di cinque membri uno dei quali nominato dal Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale, due dal Consiglio comunale e due dai quaranta o venti maggiori contribuenti per imposta terreni, a seconda che il Comune abbia o no una popolazione superiore ai 3000 abitanti.
[3]Qualora la convocazione dei contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvedera' alla nomina dei due commissari.
[4]I commissari durano in ufficio due anni e non possono rimanervi oltre due bienni consecutivi.
[5]La Commissione elegge nel suo seno il presidente; di essa non possono far parte il sindaco e gli assessori del Comune.
[6]L'amministrazione del Monte registrera' in un libro in carta libera, ma tenuto nei modi indicati agli articoli 21 e 25 del Codice di commercio, l'elenco dei prestiti e delle restituzioni; ognuno avra' facolta' di prenderne visione e copia.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
