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[1]All'art. 7 della legge 16 luglio 1914, n. 665, ed all'articolo 5 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, e' sostituito il seguente:
[2]Le Casse provinciali di Cagliari e di Sassari sono autorizzate ad istituire, previa approvazione del Ministero di agricoltura, agenzie e succursali in quei Comuni della Sardegna nei quali se ne manifesti il bisogno.
[3]I Monti frumentari e le Casse agrarie attualmente esistenti funzioneranno come sezioni delle Casse provinciali di credito agrario.
[4]I Monti frumentari e le Casse agrarie non costituite in forma cooperativa, che posseggono un capitale inferiore a L. 2000 o non possano utilmente funzionare, saranno, con decreto del ministro di agricoltura sentita la Cassa provinciale, consorziati obbligatoriamente con Monti e Casse di Comuni contermini oppure concentrati nella Cassa provinciale.
[5]Ciascuna Cassa provinciale dovra' impiegare i capitali dei Monti e delle Casse concentrati di preferenza in prestiti agli abitanti dei Comuni in cui i Monti e le Casse risiedevano.
[6]La gestione dei Monti, delle Casse e dei Consorzi di Monti o di Casse, esistenti nella sede di ciascuna Cassa provinciale o delle agenzie o succursali di esse sara' assunta rispettivamente dalla Cassa provinciale o dalle sue agenzie o succursali.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
