Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Alla prima parte dell'art. 13 della legge e' sostituita la seguente:

[2]«In caso di mancato pagamento di una somma che rappresenti la meta' di un'annualita' dovuta, sulla semplice richiesta della Societa' costruttrice, il contratto si riterra' risoluto di diritto e la casa, senza pagamento di tasse, ritornera' in possesso della Societa' che potra' rivenderla ad altri secondo le norme della presente legge».

[3]Alla seconda parte dello stesso art. 13, e' sostituita la seguente:

[4]«Qualora il prezzo di stima o la somma ottenuta dalla rivendita sia superiore al prezzo della prima vendita al socio espropriato, dopo di aver trattenuto quanto ancora questo socio deve alla Societa' e restituita la somma delle annualita' gia' da esso pagate con i relativi interessi, dedotta la somma coi relativi interessi che egli avrebbe dovuto pagare come pigione della casa dal giorno in cui ne entro' in possesso a quello della risoluzione del contratto, l'avanzo eventuale e' ripartito fra la Societa' e il debitore espropriato».

Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-01-02;5~art11 · fonte del testo

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