Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputi hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]All'art. 8 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e' sostituito il seguente:
[7]Art. 8. - Le Casse provinciali di credito agrario verranno costituite in enti morali, e saranno comprese tra gli Istituti, coi quali possono contrattare e operare le amministrazioni speciali istituite per il credito agrario presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia.
[8]Le operazioni delle Casse provinciali saranno limitate al solo credito agrario di esercizio, e si potranno compiere, oltrecche' direttamente, anche per mezzo di Consorzi agrari, delle Casse rurali ed agrario e di altri Istituti locali.
[9]Il servizio di cassa sara' esercitato gratuitamente dai Banchi di Napoli e di Sicilia, rispettivamente per le Casse istituite nelle Provincie meridionali e nelle Provincie siciliane.
[10]Le Casse provinciali sono sottoposte alla vigilanza governativa che sara' esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
[11]Le norme regolamentari per la gestione e per la sorveglianza delle Casse provinciali di credito agrario e per lo scioglimento e la ricostituzione dei Consigli di amministrazione, sono stabilite e modificate mediante decreti Reali da emanarsi su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 15 luglio 1909.
[14]VITTORIO EMANUELE.
[15]Cocco Ortu - Carcano.
[16]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 6 agosto 1909 al 16 dicembre 2009
