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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputi hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]All'art. 8 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e' sostituito il seguente:

[7]Art. 8. - Le Casse provinciali di credito agrario verranno costituite in enti morali, e saranno comprese tra gli Istituti, coi quali possono contrattare e operare le amministrazioni speciali istituite per il credito agrario presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia.

[8]Le operazioni delle Casse provinciali saranno limitate al solo credito agrario di esercizio, e si potranno compiere, oltrecche' direttamente, anche per mezzo di Consorzi agrari, delle Casse rurali ed agrario e di altri Istituti locali.

[9]Il servizio di cassa sara' esercitato gratuitamente dai Banchi di Napoli e di Sicilia, rispettivamente per le Casse istituite nelle Provincie meridionali e nelle Provincie siciliane.

[10]Le Casse provinciali sono sottoposte alla vigilanza governativa che sara' esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

[11]Le norme regolamentari per la gestione e per la sorveglianza delle Casse provinciali di credito agrario e per lo scioglimento e la ricostituzione dei Consigli di amministrazione, sono stabilite e modificate mediante decreti Reali da emanarsi su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 15 luglio 1909.

[14]VITTORIO EMANUELE.

[15]Cocco Ortu - Carcano.

[16]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 6 agosto 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-07-15;504~art1 · fonte del testo

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