Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' data facolta' al Governo del Re di apportare all'organico dell'Amministrazione centrale, stabilito con R. decreto 29 agosto 1909, n. 748, ed al bilancio del Ministero dell'interno, le opportune variazioni per l'attuazione della presente legge, aumentandosi di L. 12,300 il fondo previsto nell'art. 4, capoverso, della legge 11 luglio 1907, n. 491 e ferma restando la disposizione di cui all'art. 2 di detta legge per quanto riguarda la nomina del personale.
Testo in vigore dal 12 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
