Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Al primo ed all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 23 agosto 1900, n. 315, sono sostituiti i seguenti:
[7]Comma 1° - Ai soli effetti del riparto della sovrimposta comunale pei terreni emersi nell'agro di Comacchio sara' formato un nuovo estimo, applicando alle colture e ai gradi attuali di feracita' di essi le tariffe che servirono alla formazione dell'estimo dei terreni attuato nel 1835.
[8]Quanto alle nuove colture, che non trovano preciso riscontro nelle tariffe stesse, il nuovo estimo sara' determinato:
- a)pei vigneti (ossia per i terreni che danno un ricolto d'uva soltanto o principalmente d'uva, essendo assolutamente secondaria l'importanza degli altri prodotti) proporzionalmente all'estimo del seminatorio semplice, tenendo conto del reddito attuale di quest'ultimo e di quello del vigneto;
- b)per le altre di minore importanza locale, proporzionalmente all'estimo delle colture rispettivamente piu' affini contemplate nelle tariffe del 1835, tenendo conto del reddito attuale delle colture affini medesime e di quello delle nuove colture.
[9]Col regolamento saranno fissati i criteri per la determinazione del reddito attuale.
[10]Comma ultimo - Al detto nuovo estimo sara' applicata la sovrimposta comunale colla stessa aliquota dei terreni sommersi o con quella maggiore che sara' necessaria al bilancio comunale, purche' non oltrepassi i 266 centesimi.
[11]La imposta erariale e la sovrimposta principale non potranno essere elevate nei terreni per i quali il nuovo estimo accerti un maggior grado di tassabilita'.
[12]Non sara' applicato alcun aumento di sovrimposta ai terreni il cui nuovo estimo catastale, accertato nei modi prescritti dal presente articolo, risultasse inferiore a quello inscritto attualmente in catasto.
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 13 giugno 1907.
[15]VITTORIO EMANUELE.
[16]Giolitti. Lacava.
[17]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 25 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
