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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'art. 28 del testo unico delle leggi concernenti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, e' modificato nel modo seguente:
[7]«Le operazioni di cui agli articoli 26 e 27 saranno proseguite a partire dal 1° gennaio 1910, fino al 31 dicembre 1915».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Giolitti - Nitti.
[12]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 9 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
