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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare tutte le disposizioni che saranno necessarie per l'esecuzione della presente legge, avuto riguardo alle udienze tenutesi in ciascuno dei processi in corso.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Rocconigi, addi' 21 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]FINOCCHIARO-APRILE - TEDESCO.
[6]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 27 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
