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[1]I posti di applicato d'agenzia di terza classe, che rimarranno vacanti per l'attuazione del ruolo organico di cui all'art. 1 della presente legge, saranno conferiti anzitutto a quegli straordinari di agenzia che, sebbene in servizio alla data di pubblicazione della legge 8 luglio 1904, n. 374, non poterono conseguire la nomina ad aiuto d'agenzia per le disposizioni dell'art. 4 della legge stessa, poi a quei cottimisti di agenzia che abbiano un biennio di lodevole servizio e non superino i 40 anni d'eta', ed i rimanenti secondo le disposizioni delle leggi in vigore.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]FACTA - TEDESCO.
[6]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 24 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
