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[1]Nella prima attuazione del nuovo organico i posti vacanti di archivista di quarta classe potranno essere conferiti ad impiegati che attualmente facciano parte del personale di seconda categoria e siano forniti dei requisiti richiesti per la prima categoria della stessa amministrazione, su parere della Giunta del Consiglio per gli archivi la quale ne vagliera' i titoli di merito seguendo l'ordine progressivo di anzianita'.
[2]Gl'impiegati di seconda categoria i quali nel termine di due anni dalla data della presente legge si forniscano dei requisiti richiesti per la prima categoria potranno, su conforme parere della Giunta del Consiglio per gli archivi, essere ammessi alla prima categoria, nella classe degli archivisti corrispondente allo stipendio di cui godono al momento del passaggio, restando soppresso nella seconda categoria il posto da essi lasciato vacante.
Testo in vigore dal 10 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
