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[1]I posti di sopraintendente sono riservati ai titolari delle direzioni degli archivi di Stato di Torino, Genova, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Roma, Napoli e Palermo.
[2]La promozione al detto grado e' conferita esclusivamente per titolo di merito, sentito il Consiglio per gli archivi del Regno, ai direttori e primi archivisti di prima e di seconda classe.
[3]Nella prima attuazione del nuovo organico i titolari delle direzioni dei suddetti archivi occuperanno i posti di sopraintendente di prima e di seconda classe secondo la rispettiva anzianita' di ruolo alla data della promulgazione della presente legge.
Testo in vigore dal 10 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
