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E' data facolta' al Governo del Re, di provvedere all'istituzione di un laboratorio di restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno e ad assumere uno o piu' operatori, purche' la spesa complessiva annua sia contenuta nei limiti di L. 8000.
Testo in vigore dal 10 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
