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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Gli articoli 3 e 4 della legge 3 luglio 1904, n. 329, sulle agevolezze alle industrie che adoperano il sale e lo spirito sono modificati nella seguente maniera:
[7]« Art. 3. - In eccezione agli articoli 1 del testo unico della legge sulle privative, approvato col R. decreto 15 giugno 1865, n. 2397, e 13 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, sara' permesso di estrarre dalle acque minerali saline il sale o le miscele saline contenenti cloruro di sodio, per essere venduti previa sofisticazione esclusivamente a scopo igienico e curativo.
[8]Questo permesso non sara' accordato se non in quanto risulti che nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline esista apposito stabilimento chiuso, ove possa esercitarsi permanentemente una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza, la cui spesa stara' a carico dei produttori.
[9]Art. 4. - Su questi sali o miscele saline i produttori dovranno pagare il cloruro sodico che contengono in base al prezzo ridotto di tariffa per la vendita al pubblico del sale per uso industriale.
[10]Il Ministero delle finanze, sentito il Consiglio tecnico dei sali e quello Superiore di sanita', e' autorizzato a determinare le norme per la sofisticazione dei sali o miscele saline.
[11]Con regolamento da approvarsi con R. decreto, previo il parere del Consiglio tecnico dei sali e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le discipline per l'esecuzione della presente legge, specialmente in rapporto alla vigilanza, ai contrassegni da apporsi ai recipienti ed involucri nei quali detti sali o miscele saline saranno posti in commercio, ed alle pene per le trasgressioni della legge e del regolamento».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 17 maggio 1906.
[14]VITTORIO EMANUELE.
[15]A. Salandra.
[16]Visto, Il guardasigilli: E. Sacchi.
Testo in vigore dal 26 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
