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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Agli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655, e' sostituito il seguente:

[7]I militari in congedo possono essere chiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialita' di servizio o per distretto militare.

[8]Ogni chiamata avra' luogo per decreto reale; ma i detti militari, se invitati a presentarsi per precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto reale di richiamo.

[9]A scopo d'istruzione, i militari ascritti alla seconda categoria possono essere chiamati alle armi una o piu' volte, ma per un tempo non superiore, in complesso, a sei mesi.

[10]Il ministro della guerra ha facolta' di concedere dispense da dette chiamate a coloro che comprano determinati impieghi e si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1908.

[13]VITTORIO EMANUELE.

[14]Casana.

[15]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-12-24;730~art1 · fonte del testo

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