Art. 3
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Il Governo del Re e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata e nei bilanci degli economati generali, a cominciare dall'esercizio 1910-911, le modificazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 21 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
