Art. 2
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Il contributo annuo che gli economati generali dei benefici vacanti versano all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e' ridotto da L. 147,600 a L. 99,000.
Testo in vigore dal 21 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
