Art. 1
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Dal 1° gennaio 1911 gli stipendi degli impiegati delle carriere amministrativa, di ragioneria, d'ordine e del personale subalterno degli economati generali dei benefici vacanti sono modificati giusta il nuovo ruolo, in conformita' della tabella annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 21 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
