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[1]All'attuale testo dell'art. 6, comma a), della suddetta legge, e' sostituito il seguente:
[2]«La rendita diviene liberamente disponibile:
- a)quando lo stipendio lordo dell'ufficiale, computati gli aumenti quinquennali, raggiunga le lire quattromila, ovvero tremila secondo il reddito rispettivamente posseduto al giorno del matrimonio, a norma dei casi preveduti nell'art. 2».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 23 giugno 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Vigano'.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 29 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
