Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920 921, gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli sono aumentati della somma per ciascuno indicata:
[7]Cap. n. 22. Acquisto di libretti e scontrini ferreviari (Spesa d'ordine)............ 1,300.-- Cap. n. 30. Salario ai capi cantonieri e cantonteri - delle strade nazionali - Indennita' di percorrenza e di malaria (Spese fisse)..... 1,250,000.-- Cap. n. 70. Spese d'ufficio - Indennita' fissa al presidente di cui alla tabella A annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse)..... 14,350.-- Cap. n. 71. Fitto di locali (Spese fisse)...... 2,300.-- Cap. n. 72. Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali............ 5,700.-- Cap. n. 73. Spese casuali per il Magistrato alle acque....................... 7,000.-- Cap. n. 74. Manutenzione della vie navigabili di 1ª e 2ª classe nelle provincie venete e di Mantova ed illuminazione delle aree dei porti lacuali comprosi nelle vie navigabili....... 1,500,000.-- Cap. n. 75. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova........... 500,000.-- Cap. n. 80. Servizio idrografico e mareografico nelle provincie venete e di Mantova........ 16,000.-- Cap. n. 82. Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie venete............... 2,000,000.-- Cap. n. 83. Escavazione dei porti nello provincie venete.................. 2,000,000.-- ------------- Totale delle maggiori assegnazioni... 7,296,650.-- -------------
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 10 febbraio 1921.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Facta.
[12]Visto, il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009
