Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1911 al 29 aprile 1917. Leggi il testo vigente →

[1]Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per accertare le contravvenzioni alle leggi riguardanti le tasse sulle concessioni governative, sugli atti e provvedimenti amministrativi, e per riscuotere le tasse e pene pecuniarie relative ed i diritti di segreteria.

[2]Col decorso di due anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse, pene pecuniarie e diritti suaccennati, si prescrivono tanto la azione della finanza per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme indebitamente pagate.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 29 aprile 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art32 · fonte del testo

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