Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per la prima vidimazione del libro-giornale e del libro degli inventari di cui all'artico 23 del Codice di commercio e dei libri tenuti dagli amministratori delle Societa', a norma dell'articolo 140 dello stesso Codice e' dovuta la tassa fissa di lire due, oltre il doppio decimo.

[2]Per la trascrizione nel registro delle Societa' commerciali contemplata dagli articoli 90 e 91 del Codice di commercio e dagli articoli 2, 7 e 8 del Regio drecreto 27 dicembre 1882, n. 1139, saranno corrisposti i seguenti diritti fissi:

[3]di lire cinque per la trascrizione di una Societa' in nome collettivo o in accomandita semplice;

[4]di lire dieci per la trascrizione di Societa' in accomandita per azioni e di Societa' anonime.

[5]Gli estratti dei libri di commercio certificati da notaio, che risultino compilati per essere prodotti come mezzi di prova in giudizio dal commerciante, cui appartengono i libri stessi, sono soggetti alla tassa di bollo di una lira, oltre i decimi, ed esenti dall'obbligo della registrazione nonostante l'uso in giudizio.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art28 · fonte del testo

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