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[1]Per la liquidazione della pensione dei tenenti di vascello di cui all'art. 4 sara' computato come servizio prestato la meta' del tempo necessario a raggiungere il limite di eta' prescritto per il proprio grado.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Leonardi-Cattolica - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
