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Per gli ufficiali dello stato maggiore generale della R. marina il servizio utile a pensione decorre:
- a)dal diciassettesimo anno di eta' per tutti coloro i quali a quella data si trovavano inscritti come allievi presso le RR. scuole di marina o la R. Accademia navale;
- b)dal giorno antecedente di due anni a quello del conseguimento dell'ammissione al terzo corso della Facolta' fisico-matematica per coloro che furono ammessi alla R. Accademia navale subordinatamente al possesso di detto titolo, purche' tale anticipata decorrenza non cada prima del compimento del diciassettesimo anno di eta', nel qual caso si intende limitata a quest'ultima data;
- c)dal giorno della nomina ad allievo della prima classe della R. Accademia navale per coloro che vi furono ammessi avendo gia' superata l'eta' di diciassette anni, in base all'ordinamento approvato con decreto Reale 17 dicembre 1896, n. 589 e successivi, sempre quando non avessero contratto precedente arruolamento.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
