Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Potranno essere collocati in posizione ausiliaria od in congedo provvisorio, a loro domanda, a seconda che abbiano compiuti o non venti anni di servizio effettivo, i tenenti di vascello con dodici anni di grado i quali conservino l'attitudine ai servizi contemplati dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, serie 3ª.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
