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[1]Gli ufficiali non compresi nel quadro saranno, entro 60 giorni dalla deliberazione, collocati in posizione di servizio ausiliario od a riposo a seconda che conservino o non l'attitudine ad alcuno dei servizi stabiliti dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, serie 3ª, purche' abbiano compiuto venti anni di servizio effettivo.
[2]Qualora gli ufficiali stessi non si trovino in quest'ultima condizione saranno collocati in congedo provvisorio in attesa di raggiungere le condizioni medesime.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
