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[1]Allorche' si deve compilare il quadro di avanzamento per corso, la commissione di avanzamento competente per la promozione al grado di capitano di corvetta, che in base alle vigenti norme dovrebbe formare il quadro, compilera' l'elenco degli ufficiali poi quali propone la inscrizione in quadro.
[2]Il numero degli ufficiali compresi in questo elenco non potra' superare il 70 per cento degli ufficiali appartenenti al corso, non tenendo conto della frazione.
[3]Gli ufficiali stessi dovranno in questo elenco conservare la loro anzianita' relativa.
[4]L'elenco suddetto sara' sottoposto all'esame della commissione di avanzamento competente per la promozione al grado di contrammiraglio e, nel caso in cui i due giudizi concordino, l'elenco diviene il quadro definitivo di avanzamento. In caso contrario il giudizio definitivo spettera' al ministro il quale compilera' il quadro, senza poter modificare pero' le decisioni delle commissioni, nei punti in cui esse sono concordi fra loro e senza poter mai superare la proporzione del 70 per cento.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
