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[1]E' data facolta' al Governo del Re di rivedere e coordinare in nuovo testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi precedenti in materia di tassa sugli spiriti nelle parti tuttora in vigore.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Facta.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 16 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
