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La disposizione dell'art. 3, della tabella A, annessa al R. decreto 27 novembre 1910, n. 824, convalidato con la legge 23 giugno 1912, n. 643, circa la misura della imposta per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto, e' applicabile allo spirito impiegato in detta industria dal 25 settembre 1910.
Testo in vigore dal 16 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
