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L'abbuono per cali di affinazione e di giacenza concesso dal secondo comma dell'art. 9 del testo unico di leggi, nel caso di immissioni in consumo nell'interno del Regno, allo spirito destinato alla preparazione del cognac, e' stabilito nella misura del 12 per cento della tassa di cui il detto spirito e' gravato, dopo quattro anni di giacenza in deposito, e viene aumentato del 3 per cento della tassa medesima per ogni anno successivo fino al dodicesimo.
Testo in vigore dal 16 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
