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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Gli scrivani locali dell'Amministrazione marittima sono ammessi a concorrere con quelli dell'Amministrazione della Guerra alla meta' dei posti di ufficiali d'ordine presso le altre Amministrazioni dello Stato, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470 (Serie 3ª).
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 14 luglio 1887.
[9]UMBERTO.
[10]B. Brin.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 19 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
