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[1]Il governo del Re e' autorizzato a fare, con decreto reale, tutte le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 aprile 1894.
[4]UMBERTO.
[5]Crispi. Calenda.
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 18 aprile 1894 al 16 dicembre 2009
