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Tra gli individui che presenteranno domanda nel termine indicato all'art. 1, sia che abbiano rivestito nelle guerre del 1848-49 un grado di ufficiale, sia che abbiano appartenuto alla truppa, la Commissione riconoscera' quelli che avranno provato di trovarsi nelle condizioni prescritte dai citati articoli 1, 5 e 7 della legge 4 dicembre 1879, e li ammettera' ad assegno successivamente secondo la data del loro riconoscimento e nella misura dei fondi disponibili.
Testo in vigore dal 11 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
