Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1957 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Alla vedova di Giuseppe Garibaldi ed ai cinque suoi figli Menotti, Ricciotti, Teresa, Clelia e Manlio e' assegnata una pensione vitalizia di annue lire diecimila per ciascuno con decorrenza dal 3 giugno 1882.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 3 giugno 1882.
[11]UMBERTO.
[12]Depretis. A. Magliani.
[13]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 556
1con decorrenza dal 1 dicembre 1946
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 556 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'assegno straordinario vitalizio di L. 10.000 annue concesso a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Garibaldi, con la legge 3 giugno 1882, n. 781, maggiorato a L. 13.000 per effetto dell'art. 23 del regio decreto 31 marzo 1925, n. 486, e' elevato - a decorrere dal 1° dicembre 1946 - a L. 120.000 annue".
L. 27 novembre 1956, n. 1396
2con decorrenza dal 1 luglio 1956
La L. 27 novembre 1956, n. 1396 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'assegno straordinario vitalizio di lire 10.000 annue concesso a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Garibaldi, con la legge 3 giugno 1882, n. 781, maggiorato a lire 300.000 annue con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 556, e' elevato a lire 500.000 annue a decorrere dal 1 luglio 1956". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La pensione di cui al precedente comma e' cumulabile con gli altri assegni eventualmente spettanti alla interessata a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1957 al 16 dicembre 2009
