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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' accordata un'ultima e definitiva proroga, sino al 1° gennaio 1888, al termine stabilito colla legge 31 dicembre 1884, n. 2851, per la cessione od alienazione, giusta l'art. 10 della legge 29 gennaio 1880, numero 5253, dei canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni non affrancate in confronto del Demanio, del Fondo per il Culto e dell'azienda per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, ferma restando la disposizione della seconda parte dell'articolo unico dell'altra legge del 22 marzo 1883, n. 1251, riguardante l'affrancazione delle dette prestazioni.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 7 marzo 1886.
[9]UMBERTO.
[10]A. Magliani.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo in vigore dal 17 marzo 1886 al 16 dicembre 2009
