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[1]VITTORIO EMANUELE III per di grazia Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato a corrispondere al Comune di Scansano un sussidio di L. 100.000, pagabili in cinque rate annue di L. 20.000 a cominciare dall'esercizio 1903-904, a titolo di compenso per i danni derivati al Comune stesso dall'abolizione dell'estatura della citta' di Grosseto, disposta con la legge 20 luglio 1897, n. 321.
[7]Il sussidio sovra accennato deve essere impiegato nell'esecuzione di quelle opere pubbliche che saranno determinate dal Consiglio comunale di Scansano d'accordo col Governo ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa e dall'Ufficio del Genio civile di Grosseto per la parte di rispettiva competenza.
[8]Il pagamento della prima rata si fara' quando saranno iniziati i lavori sopra indicati. Le successive quattro rate si pagheranno man mano che saranno continuati i lavori e su certificati dell'Ufficio del Genio civile di Grosseto accertanti lo stato di avanzamento dei medesimi.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 26 febbraio 1903.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]G. Zanardelli. Giolitti.
[13]Di Broglio.
[14]Visto, Il Guardasigilli Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 9 marzo 1903 al 16 dicembre 2009
