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[1]Le convenzioni speciali, stipulate per la esecuzione di questo trasporto delle strade ferrate meridionali, con la norma del rimborso delle relative spese, dovranno essere approvate dal Governo, il quale pei suddetti trasporti e' autorizzato a derogare all'articolo 17 della convenzione 28 novembre 1864, approvata colla legge 14 maggio 1865.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dato a Roma, addi' 29 maggio 1879.
[4]UMBERTO.
[5]R. Mezzanotte.
Testo in vigore dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2009
