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[1]Il Governo del Re ha facolta' di fare esperimentare, sotto speciali condizioni, sulle strade ferrate i vagoni detti refrigeranti, per sostanze alimentari e vegetali, le quali per la loro conservazione richiedono questo speciale mezzo di trasporto.
[2]Il Governo determinera' la durata dell'esperimento e la qualita' delle merci alle quali si applica.
Testo in vigore dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2009
